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Nome: Agnese Pozzi
un medico, un'illusa, un'utopista, un'idealista, una deficiente alla fine... in questo mondo di "furbi"
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Pubblico uno wscritto di Ignazio D'Antone, L'ENNESIMA VITTIMA DEL GIUSTIZIALISMO, amico e collaboratore di Bruno Contrada, condannato per lo stesso reato "creato ad hoc" e non contemplato nel nostro ordinamento giudiziario. Un altro prigioniero del silenzio mediatico.
DAL CARCERE MILITARE DI S. MARIA CAPUA VETERE
Considerazioni da sottoporre alle cortesi valutazioni di quanti amano Giustizia, Diritto e Libertà su taluni aspetti della nostra legislazione, di cui si auspica la modifica in occasione della rielaborazione dell'intero sistema Giudiziario, penale e procedurale, previsto dal disegno di legge del Governo, di prossima presentazione alle Camere.
In tale contesto di innovazione legislative si potrebbero inserire le legittime istanze di quanti (avvocati, docenti, studiosi), in questi ultimi 15 anni, hanno sollecitato ordine e chiarezza normativa in merito all'applicazione del "concorso esterno in associazione mafiosa", reato non previsto dal nostro ordinamento giuridico, nè contemplato dal nostro codice penale, ma costruito dalla giurisprudenza e ampiamente riconosciuto e applicato dalla pratica giudiziaria e giurisdizionale.
Senza avere la pretesa di addentrarci in questioni di natura socio-politico-giudiziaria
Tale figura di reato, dagli incerti e discutibili natali, pur essendo certamente meno grave, pericoloso e allarmante del 416 bis, (come la stessa Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto, vds Cass. Pen. Sez. 1^ del 27.06.1994 nr. 2348 e Cass. Pen. SS.UU. del 21.05.2003, nr. 22327), tuttavia, sotto il profilo sanzionatorio non differisce assolutamente da quest'ultimo ed è ad esso equiparato a tutti gli effetti, ivi compresi quelli derivanti dalla esecuzione della pena.
Devastante conseguenza di tale equiparazione delle fattispecie criminose è la sottoposizione anche del "concorso esterno" all'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, che come è noto esclude i condannati per tale reato dalla possibilità di fruire dei benefici e delle pene alternative alla detenzione (permessi premio, detenzione domiciliare, affidamento ai servizi sociali et cetera), previsti dall'ordinamento penitenziario medesimo.
L'art. 4 bis, 1° comma, 1° periodo della legge 26.07.1975 e successive modifiche, sull'ordinamento penitenziario prevede, infatti, lo stesso rigoroso trattamento carcerario, senza operare alcuna distinzione, sia per i soggetti condannati per il reato di cui all' 416 bis C.P. sia per le persone condannate per il concorso esterno in associazione mafiosa. E ciò, nonostante, come sopra accennato, la Corte di Cassazione, nel tratteggiare gli elementi oggettivi e soggettivi che caratterizzano il reato di cui all'art. 416 bis e gli elementi costitutivi del reato di concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso, abbia evidenziato richiedersi per la configurabilità del delitto di cui all'art. 416 bis C.P. un giudizio di disvalore ben più grave di quanto non sia richiesto per la realizzazione del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa.
Va sottolineato, peraltro, che l'auspicata differenziazione delle due figure delittuose sarebbe praticabile anche politicamente, atteso che ne tratterebbero equi e legittimi benefici solamente gli imputati ed i condannati per concorso esterno, (in gran parte rappresentati da appartenenti alle Forze di Polizia, imprenditori, medici, politici, avvocati e qualche magistrato) e non assolutamente i mafiosi, le cui condotte criminose e abiette continuerebbero a ricadere nella previsione normativa di cui al 416 bis C.P., all'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario e al 41 bis dell'ordinamento medesimo.
Si continua, invece, a propendere per una ingiusta identificazione delle due figure delittuose.
Anche i recenti provvedimenti di legge adottati dal nostro Parlamento non hanno in alcun modo - e sarebbe stato giusto, legittimo ed equo - distinto fra le due figure di reato.
La legge del 2006 sull'Indulto ha infatti equiparato ai mafiosi i concorrenti esterni all'associazione, escludendo, peraltro, questi ultimi dalla fruizione dei tre anni condonati, che però sono stati concessi agli autori di azioni omicidiarie, nonchè a quanti avevano tenuto le condotte sanzionate dal 416 ter (scambio elettorale politico mafioso).
Ancor prima era stata approvata una legge che consente a chi abbia compiuto i 70 anni di età, di evitare il carcere, sostituendo ad esso la "detenzione domiciliare o altra misura alternativa", ma di tale beneficio non possono assolutamente avvalersi i concorrenti esterni per la consolidata aberrazione giuridica che li pone allo stesso identico piano di chi opera all'interno dell'associazione mafiosa, condividendone le spregevoli finalità e dedicandosi in maniera costante alla commissione di gravissimi delitti, (furti, rapine, omicidi, traffico di droga, estorsioni, sequestri di persona, attentati dinamitardi, intimidazioni, usura, imposizione di tangenti, appalti a società e forniture di beni e servizi ottenuti con la prevaricazione, con le minacce o la corruzione e così via), tutti finalizzati all'acquisizione di uno scellerato potere economico e finanziario spaventosamente inquinato e inquinante.
Sulla base di quanto sin quì evidenziato, si ritiene non più differibile la necessità, per il Legislatore, di procedere ad un attento riesame del cosiddetto "concorso esterno in associazione mafiosa", per cancellarlo (anche se è difficile cancellare ciò che non esiste!) o per distinguerlo:
a) dall'associazione medesima;
b) per definirne, almeno, in maniera chiara e inequivocabile, le condotte incriminatrici di chi lo pone in essere;
c) per stabilirne le sanzioni non solo "quoad poenam", ma anche sotto il profilo penitenziario e trattamentale nella fase dell'esecuzione;
d) per consolidarne il diverso grado di pericolosità espressa, di gran lunga meno intensa di quella manifestata dai comportamenti di una associazione mafiosa, solita operare nei termini e con le modalità avanti descritti.
Sentitamente
IGNAZIO D'ANTONE
tratto da facebook per concessione de la Voce di Megaride